Già in tempi non sospetti (si veda questo mio articolo al seguente
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La compensazione integrale delle spese di giudizio nel caso di spostamento della decorrenza dello stato invalidante, com’è noto, trae origine da un orientamento giurisprudenziale della Cassazione.
In particolare, la motivazione addotta nella quasi totalità dei suddetti provvedimenti è, in linea di massima, la seguente: “l’insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011)”.
E’ importante sottolineare, però, nel luglio 2011 il legislatore è intervenuto sui criteri di liquidazione dei compensi nelle controversie di natura previdenziale ed assistenziale.
In particolare l’ art 152 disp. att. cpc è stato profondamente innovato dall’art. 38 comma 1, lett. b), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (coordinato con la L. di conversione 15 luglio 2011, n. 111), stabilendo che: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”.
Premesso ciò si rendono necessarie alcune brevi considerazioni.