mercoledì 31 agosto 2022
Socio amministratore di Srl e doppia contribuzione INPS (Cassazione n° 1759/2021)
giovedì 19 maggio 2022
Sussiste il diritto all'assegno sociale anche se l'assegno di mantenimento astrattamente dovuto non è stato mai percepito (Cass., Sentenza n° 24954/2021)
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Altri post sull'argomento li troverete al seguente LINKCarmine Buonomo
martedì 15 febbraio 2022
E' illegittima la revoca delle prestazioni assistenziali ai condannati in via definitiva che stiano scontando la pena fuori dal carcere (Corte Costituzionale, Sentenza n° 137/2021)
mercoledì 29 dicembre 2021
Invalidi civili: l'assegno mensile è finalmente cumulabile con i redditi da lavoro (art. 12-ter L. 215/2021 - Messaggio INPS 4689/2021)
giovedì 23 dicembre 2021
Indebito assitenziale per motivi reddituali: sono irripetibili le somme riscosse in buona fede prima della notifica del provvedimento restitutorio INPS (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4669/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere questo interessantissimo precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli Nord, gentilmente messo a disposizione dagli amici e colleghi avv.ti Alessio e Giuseppe D'Aniello.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito assitenziale (precisamente su assegno di invalidità civile) per superamento dei limiti reddituali.
Con una dettagliatissima ricostruzione logico-giuridica il dr. Marco Cirillo del foro normanno così motiva l'irripetibilità delle somme richieste dall'INPS:
<< In materia è consolidato il principio secondo cui "in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). ....................... Facendo quindi applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è ufficiente osservare che la prestazione di cui l'INPS richiede la restituzione è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito >>
Carmine Buonomo
mercoledì 22 dicembre 2021
Gli emolumenti percepiti dai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica hanno mera natura indennitaria e come tali non sono incompatibili con l'indennità NASPI (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 4854/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di condividere con voi questo interessantissimo precedente del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro sudio.
Nel caso specifico si controverteva su un indebito previdenziale su disoccupazione in quanto, ad avviso dell'INPS, gli emolumenti percepiti dalla ricorrente a titolo di "gettoni di presenza" come consigliere comunale erano equiparabili a redditi da lavoro e come tali incompatibili con la Naspi percepita nel medesimo periodo.
Il sempre impeccabile dr. Barbato, Rosario Capolongo così motiva in merito alla natura indennitaria di tali emolumenti, dichiarandoli peretanto pacificamente compatibili con la indennità Naspi e rigettando la pretesa restitutoria dell'INPS:
<< Parte ricorrente, però, ha allegato e documentato di aver presentato per le annualità in esame le dichiarazioni dei redditi e, come emerge dall'estratto contributivo, non risulta il possesso di redditi da lavoro dipendente per tali annualità. "Parte ricorrente, infatti, allega di aver percepito l'indennità di cui all'art. 82 D.Lgs. 267/2000 in ragione dell'incarico ricoperto nell'ambito dell'ente locale di residenza. In ordine alla natura giuridica di tale indennità, secondo la Suprema Corte (Cass. 22569/2015) "La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico spettante ai funzionari onorari che esercitano una funzione pubblica (nella specie, quella di consigliere circoscrizionale) non spetta al giudice del lavoro ma va determinata in base al valore della causa, trattandosi di rapporto non inquadrabile nella parasubordinazione, che trae la fonte della sua legittimazione dall'art. 54 Cost. e i cui compensi (nella specie, i ca. gettoni di presenza) non costituiscono una forma di retribuzione ma hanno natura indennitaria, sicché tra esercizio delle funzioni e compenso non sussiste alcun connotato di sinallagmaticità">>.
La Sentenza ovviamente viene pubblicata solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito (nel caso specifico alla sede legale, attesa la contumacia dell'Istituto).
Carmine Buonomo
lunedì 13 dicembre 2021
Il Giudice è tenuto a valutare gli eventuali aggravamenti ex art. 149 d.a. cpc anche nella fase di opposizione ad ATPO (Cassazione n° 37500/2021)
Facendo seguito a quanto già detto negli articoli che troverete QUI, ho il piacere di postare questo ulteriore e recentissimo contributo giurisprudenziale gentilmente messo a disposizione dall'amico e collega Massimo Mazzucchilello e reso in un giudizio patrocinato dal suo studio.
Nell'allegato provvedimento viene confermato l'orientamento (si veda anche altro precedente della Cassazione n° 30861/2019), basato anche sul diritto internazionale (CEDU), dell'obbligo di valutazione per il giudice degli aggravamenti delle condizioni di salute insorti durante il processo previdenziale.
Carmine Buonomo
mercoledì 24 novembre 2021
La liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie previdenziali (Cassazione, 6 Civ., ord. 33625/2021)
Fonte: PuntodiDiritto.it
Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate) alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con l'ordinanza del 11 novembre 2021, n. 33625, mediante la quale ha accolto il ricorso e provveduto a nuova liquidazione delle spese.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale di Foggia, adito in sede di opposizione ad ATP, dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, liquidando le spese processuali nella misura di € 2.300,00.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione del D M. n. 55 del 2014, della I. n. 794 del 1942, art, 24 c. 1 e D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1, nonché della I. 1051 del 1957 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., osservando che la misura dei compensi stabilita in sentenza appare assunta senza il rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa.
La decisione in sintesi
La Corte di Cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 33625 del 2021, ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in complessivi € 5.115,00 secondo le tabelle.
La motivazione
Sul punto il Collegio ha osservato che «ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci te annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa» (Corte di cassazione, n. 15656/2012, conf. Corte di cassazione, n. 10454/2015; Corte di cassazione, S.U., n.10455/2015).
Il Collegio, quindi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito liquidando le spese in complessivi € 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%.
A seguire il link all'ordinanza, liberamente scaricabile in formato .pdf
martedì 19 ottobre 2021
Indennità NASPI: per la misura della prestazione bisogna tener conto del numero di settimane effettive maturate negli ultimi quattro anni (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n° 3669/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare un interessantissimo precedente giudiziario, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Che la Naspi vada liquidata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate nel quadriennio precedente potrà sembrare ovvio, visto che è la stessa normativa che lo prevede.
Purtroppo, però, quando ci si rapporta con l'INPS nulla è scontato.
Nel caso specifico l'Istituto, nel costituirsi in un giudizio di condanna al pagamento della Naspi precedentemente negata, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere, avendo riesaminato la pratica e provveduto al pagamento della prestazione dopo la notifica del ricorso.
Tuttavia, le settimane di Naspi liquidate (10 settimane pari a 70 giorni) - sulla base dei nostri calcoli - erano nettamente inferiori a quelle teoricamente spettanti (36 settimane pari a 252 giornate).
A seguito di istruttoria documentale (esibizione di C.U. e buste paga), la sempre attentissima d.ssa Raffaella Paesano del Tribunale di Napoli Nord, statuiva l'accoglimento della domanda giudiziale con diritto del ricorrente a percepire le ulteriori giornate non liquidate dall'INPS e dichiarando al contempo cessata la materia del contendere per le sole giornate già corrisposte ed ovviamente non contestate.
La sentenza ovviamente viene pubblicata dopo i 30 giorni dalla notifica al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Carmine Buonomo
martedì 12 ottobre 2021
In caso di visita di revisione volta alla mera rivalutazione del requisito sanitario, non è richiesta una nuova domanda amministrativa (Tribunale Napoli Nord, ordinanza RG 5206/2021)
martedì 21 settembre 2021
L'istanza di riconoscimento dell'handicap grave non richiede alcuna specifica indicazione al fine di integrare l'interesse ad agire ex art. 445 bis cpc (Cassazione, Sentenza 24952/2021)
Con riguardo alla fantasiosa eccezione INPS di inammissibilità del giudizio di ATPO in ragione della mancata esplicitazione, nel ricorso introduttivo, del beneficio non economico desiderato ai sensi dell'art. 3 co 3 L. 104/92, ho il piacere di postare questo interessantissimo e recentissimo provvedimento della S.C.
Con un'articolata ricostruzione giuridico/normativa la Cassazione conclude che "... l'istanza tesa al semplice riconoscimento di tale stato psico fisico non richiede altra indicazione al fine di integrare l'interesse ad attivare il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo".
Carmine Buonomo
lunedì 30 agosto 2021
Assegno sociale: il reddito incompatibile al riconoscimento del relativo diritto assume rilievo solo se effettivamente percepito (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 3397/2021)
In riferimento all'oggetto, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente reso dal Tribunale di Napoli Nord, in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, l'INPS rigettava in via amministrativa la domanda di assegno sociale avanzato dalla nostra assistita per un non meglio specificato superamento del limite reddituale.
Con la Sentenza n° 33397/2021 il sempre ineccepibile Giudice dr. Giovanni Andrea Rippa, accoglieva in toto la domanda giudiziale dell'assitita e, in continuità con quanto statuito da Cassazione n° 6570/2010, statuiva che un eventuale reddito incompatibile al riconoscimento del diritto all'AS assume rilievo solo se effettivamente percepito.
Carmine Buonomo
lunedì 2 agosto 2021
Tribunale Napoli Nord e stipula comodato d'uso con ASL Caserta: facsimile istanza di disapplicazione protocollo di intesa con l'INPS
Data l’importanza e soprattutto la gravità di quanto accaduto, invitiamo tutti a dare massima diffusione al presente articolo tramite i propri profili social.
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In una fase storica in cui si
paventa una quarta ondata di covid 19 e le istituzioni addirittura ricorrono
all’introduzione del green pass per regolamentare ovunque gli accessi, il nuovo
Ufficio di Presidenza del Tribunale di Napoli Nord, in dispregio a qualsivoglia
regola di buon senso e di sicurezza, ben ha pensato di “centralizzare” le
visite CTU in materia previdenziale ed assistenziale.
Grande stupore e sconcerto,
infatti, ha suscitato nell'Avvocatura la constatazione che il Presidente
del suddetto Tribunale, Dott. Luigi Picardi, figura istituzionale che dovrebbe
garantire la parità di condizioni tra le parti processuali, abbia ritenuto di
stipulare un protocollo di intesa, che di fatto riscrive le modalità di
svolgimento del processo previdenziale, con una sola delle parti del processo (INPS),
senza neanche ritenere di dover preventivamente informare le altre parti
interessate - cioè l'Avvocatura, che difende i diritti dei cittadini, e
l'Ordine dei medici, che rappresenta i consulenti incaricati dal Tribunale di
svolgere le operazioni di accertamento sanitario.
In tal modo si è palesato
del tutto che il vero intento di tale accordo non sia quello di rendere più
efficiente e produttivo il processo previdenziale, bensì solo quello di
sbilanciarne ulteriormente le sorti ulteriormente a favore della parte pubblica ed a danno dei cittadini - anziani, disabili e pensionati -
propagandando tale operazione dietro fantomatiche finalità di efficienza e
produttività le quali, al contrario, ne verrano definitivamente travolte.
A tal uopo, infatti, ci si
domanda come il Presidente Picardi possa ritenere che sostituire le centinaia
di studi medici privati dei consulenti nominati dal Tribunale - dotati di tutte
le attrezzature mediche ed informatiche necessarie per lo svolgimento di un
processo oramai esclusivamente telematico, nonché del personale medico e di
assistenza proprio del singolo consulente - con soli 8 gabinetti medici
concessi dalla ASL di Caserta - forniti di non si sa quale attrezzatura medica
ed informatica e privi di personale infermieristico ed organizzativo - nei
quali si dovrebbero avvicendare quotidianamente centinaia e centinaia di parti
coinvolte nel processo (CTU, periziandi, medici di parte, accompagnatori ed
avvocati), con tutti gli inevitabili ritardi per la sanificazione ed
igienizzazione dei locali dopo ogni visita, oltre agli immaginabili disguidi e
disorganizzazioni, possa comportare dei reali ed effettivi benefici in termini
di efficienza e produttività del processo.
Appare evidente, infatti, che
tale situazione non potrà che determinare un inevitabile ulteriore
"imbuto" nell'iter di svolgimento del processo, che non potrà che
dilatare in maniera esponenziale i già intollerabili tempi della giustizia, come
già dimostrato dalla fallimentare esperienza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, ove l'introduzione di un analogo sistema di centralizzazione delle
perizie tecniche ha comportato un incredibile allungamento dei tempi di
convocazione a visita medica, i quali, dagli originari 20/30 giorni dal
conferimento dell'incarico da parte del magistrato (tempi che oggi si
registrano anche al Tribunale di Napoli Nord), si attestano oggi in tempi che
superano addirittura 1 ANNO dal conferimento dell'incarico peritale,
con un inaccettabile ulteriore implementazione dei già lunghissimi tempi
processuali, in un settore in cui la richiesta di giustizia, provenendo da
parte dei soggetti più deboli della società (anziani, disabili e pensionati),
assume i contorni di maggiore urgenza ed emergenza.
Di fronte all'attuale contingenza politica, in cui si sta discutendo di una riforma della giustizia finalizzata a contenere i troppo lunghi tempi di durata dei processi, il provvedimento in questione va proprio nella direzione opposta alle finalità assunte dal Governo, e sarebbe interessante conoscere sulla base di quali dati statistici e studi di settore il Presidente Picardi abbia ritenuto che tale sistema possa comportare un accorciamento dei tempi di effettuazione delle perizie, i quali oggi, grazie alla collaborazione ed all'impegno delle centinaia di consulenti medici privati nominati dal Tribunale, si attestano - lo ribadiamo - su soli 20/30 giorni dal conferimento dell'incarico, e che, al contrario, saranno inevitabilmente destinati ad allungarsi in maniera esponenziale, con un evidente enorme danno a carico dell'utenza e della collettività tutta.
giovedì 22 luglio 2021
Indebito assistenziale: le somme liquidate in una polizza vita non producono redditi rilevanti ai fini previdenziali (Tribunale Napoli Nord, Sentenza n. 2998/2021)
In riferimento all'annosa questione degli indebiti assistenziali per motivi reddituali, ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Nel caso specifico, la sempre impeccabile d.ssa Federica Acquaviva Coppola, dopo aver sviscerato un interessantissimo excursus sull'evoluzione normativa degli indebiti assistenziali, si pronuncia sulla questione dell'imputazione dei capitali liquidati in una polizza vita, accogliendo la nostra tesi secondo cui la somma riscossa, non essendo fiscalmente imponibile, non ha contribuito alla produzione di redditi rilevanti ai fini previdenziali.
Come sempre il provvedimento viene pubblicato solo dopo la decorrenza del termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notifica del titolo al procuratore costituito.
Buona lettura
Carmine Buonomo
giovedì 17 giugno 2021
Il mod AP23 "telematico" può essere inviato tramite piattaforma INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della prestazione al de cuius
Come tutti voi saprete l'INPS ha predisposto un apposito modello (cd. AP23) che consente agli eredi legittimi o testamentari di un soggetto titolare di prestazione assistenziale, di poter richiedere il pagamento in proprio favore delle relative rate maturate e non riscosse dal de cuius in vita.
E' importantissimo segnalare che fin quando l'INPS non provvede a liquidare la prestazione in favore del defunto, questo modello non può in alcun modo essere trasmesso attraverso la piattaforma telematica dell'Istituto (in quanto non si rinviene alcuna pensione su cui “appoggiarsi”), ma solo comunicato all'Ente informalmente attraverso PEC o formalmente attraverso la notifica.
Solo dopo l'avvenuta comunicazione della liquidazione della prestazione da parte dell'INPS, sarà possibile operare sul portale internet dell'istituto, presentando la relativa richiesta di pagamento.
Ho ritenuto opportuno segnalare questo importante passaggio in quanto mi sono giunte numerosi voci di giudizi di condanna post omologa positiva nei quali i giudici, pur condannando l'INPS al pagamento dei relativi ratei, hanno provveduto a compensare integralmente le spese di lite per non aver i ricorrenti presentato "telematicamente" (in quanto non era possibile farlo) il relativo modello AP23.
Carmine Buonomo
mercoledì 28 aprile 2021
Indebito assistenziale per motivi reddituali: salvo il caso dolo, non sono ripetibili le somme in presenza di rituale dichiarazione dei redditi (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1287/2021)
Come avevo avuto modo di parlarne in un mio precedente articolo (LINK), l'indebito assistenziale determinato dal venir meno dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Questo principio, sancito più e più volte dalla Cassazione, era stato recepito dal Tribunale Nola con Sentenza n° 1880/2019 resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Non contento dell'esito del giudizio, l'Istituto soccomente impugnava la citata Sentenza, riproponendo in pratica le stesse argomentazioni del primo grado.
Con Sentenza n° 1287/2021 la Corte d'Appello di Napoli, a seguito delle nostre difese e con un interessantissimo excursus normativo e giurisprudenziale, nello statuire che "... deve rilevarsi che per tali anni la condizione reddituale dell'appellato era conosciuta o comunque conoscibile dall'INPS, avendo questi presentato rituale dichiarazione dei redditi", ha rigettato il gravame dell'INPS confermando l'irripetibilità delle somme contestate.
Carmine Buonomo
giovedì 18 marzo 2021
E' vietata la compensazione delle spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata" (Corte Appello Napoli, Sentenza n. 1317/2021)
Ho il piacere di postare questo interessantissimo precedente della Corte di Appello di Napoli, resa in un giudizio patrocinato dal nostro studio.
Il giudice di prime cure, pur accogliendo in toto la domanda giudiziale del nostro assistito, provvedeva a compensare integralmente le spese di lite tra le parti "attesa la peculiarità della questione trattata".
La Corte d'Appello di Napoli, Consigliere Rel. dr. Edoardo Cilenti, pronunciandosi sulle nostre difese che richiamavano l'illegittimità della compensazione per palese violazione dell'art. 92, co II, cpc così come modificato dalla Sentenza n° 77/2018 della Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la fondatezza del gravame, condannando il soccombente INPS al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Carmine Buonomo