mercoledì 20 marzo 2019

Assegno sociale e requisito reddituale: irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento

La Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Roma con due provvedimenti emessi da due collegi diversi, conferma l'irrilevanza della rinuncia del coniuge separato all'assegno di mantenimento ai fini del perfezionamento del requisito reddituale richiesto per l'assegno sociale.

Ringrazio sentitamente il collega avv. Andrea Occhione del foro di Viterbo per le due sentenze, nonchè l'amica e collega avv. Maria Paola Monti, amministratrice della pagina Facebook "Previdenzialisti Romani",  per aver messo pubblicamente a disposizione il suddetto materiale. 

Carmine Buonomo

lunedì 18 marzo 2019

Cosa succede se il CTU non risponde alle osservazioni critiche delle parti ? (Cassazione, ordinanza 6230/2019)



Se il CTU omette di rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, la perizia è affetta da nullità? 


A tale quesito ha dato risposta la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6230.


Il caso: La Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da G.V. e M.S., nella qualità di genitori della minore A.A.V., per il ripristino della indennità di frequenza, revocata dall’INPS in data 16 dicembre 2009.

Il CTU nominato in grado di appello aveva affermato che non era presente alcuno dei segni tipici della malattia posta a base della richiesta della prestazione: per la Corte territoriale, peraltro, la completezza e precisione dell'elaborato peritale e la mancanza di nuovi elementi nelle deduzioni formulate dalla difesa delle parti appellanti inducevano a ritenere infondata la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata all'udienza di discussione.

G.V. e M.S., nella qualità, ricorrono in Cassazione deducendo in particolare violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. comma 3, come modificato dalla L. n. 69/2009 art. 46, comma 5 nonchè dell'art. 196, cpc: i ricorrenti. ripercorrendo l'iter processuale, espongono che:

- il c.t.u. nominato in grado di appello aveva omesso il preventivo invio alle parti della bozza della relazione peritale; la Corte d'Appello, pertanto, aveva disposto la restituzione degli atti al ctu, fissando un termine per la trasmissione di note critiche al ctu e un ulteriore termine per il deposito della relazione finale del ctu;

- le parti avevano trasmesso al consulente le proprie osservazioni, ma quest'ultimo, aveva omesso di rispondere alle note e di depositare la relazione finale;

- all' udienza di discussione le parti, riportandosi ai propri scritti difensivi, comprese le note inviate telematicamente, insistevano per il rinnovo della c.t.u.;

- pertanto, la Corte, nel decidere la causa, erroneamente aveva omesso di rilevare la totale inosservanza da parte del CTU di quanto disposto nell'ordinanza istruttoria e aveva fondato la propria decisione sulla relazione tecnica provvisoria, che conteneva il vizio procedurale che la stessa Corte aveva rilevato con la precedente ordinanza.


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Per la Suprema Corte il motivo è infondato e, nel rigettare il ricorso, ribadisce che:

venerdì 15 marzo 2019

Ennesimo provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui eventuali eccezioni processuali e di merito (spunta per accompagnamento e decadenza azione giudiziaria) vanno obbligatoriamente sollevate nel giudizio ordinario post dissenso (Sentenza 52/2019)

In un mio precedente articolo segnalavo il messaggio INPS n° 968/2018 nel quale l'Istituto (vergognosamente) conclude che "indipendentemente dai predetti oneri processuali (eccezioni nella memoria di costituzione e giudizio di merito post dissenso), i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici".

In pratica l'INPS, con immenso rispetto del ruolo della magistratura (e questo vorrei farlo notare a chi per partito preso si erge a paladino dell’ente pubblico), dichiara espressamente che se il giudice ha ritenuto infondate le proprie eccezioni, il relativo provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Istituto sarà considerato “carta igienica” e quindi al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i conseguenziali costi a carico della collettività. 

Orbene su quest'ultimo aspetto vi segnalo un altro interessantissimo precedente reso in un giudizio patrocinato dal nostro studio presso il Tribunale di Napoli Nord, G.L. dr. G.A. Rippa, dove l'INPS negava la liquidazione della prestazione connessa al requisito accertato con decreto di omologa sia per l’assenza della famosa "spunta" per l'accompagnamento, sia per la presunta decadenza dall'azione giudiziaria dal momento che la parte avrebbe presentato il giudizio oltre il termine semestrale concesso per legge.

Inutile dire che l'attento magistrato ha ovviamente disatteso le eccezioni dell'INPS ed ha condannato l'istituto convenuto al pagamento della prestazione con una condanna alle spese di giudizio davvero esemplare.

Altri precedenti del medesimo tenore, resi in giudizi sempre patrocinati dal nostro studio, li troverete ai seguenti link:

Carmine Buonomo




lunedì 11 marzo 2019

Atp e requisiti socio-economici: l'Inps (NON) prende atto delle indicazioni della giurisprudenza: Messaggio INPS 968/2019

L'Inps si adegua (solo in parte) alle indicazioni della Cassazione sulla natura e funzione del procedimento di Atp previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., in particolare rilevando che:
- il procedimento non statuisce sul diritto alla prestazione, ma si limita all'accertamento del dato sanitario;
- il giudice, sommariamente, procede alla verifica dei requisiti socio economici alla prestazione, per esigenze di economia processuale e non perché essi siano oggetto della decisione;
- l'Inps è tenuto ad eccepire l'insussistenza dei requisiti socioeconomici e quindi l'inammissibilità dell'Atp, nella prima difesa e (qualora si sia comunque proceduto alle operazioni peritali) anche nel successivo giudizio di merito, previo deposito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Ctu;
- indipendentemente dai predetti oneri processuali, i funzionari Inps SONO TENUTI A NON LIQUIDARE LE PRESTAZIONI SU ACCERTAMENTO GIURISDIZIONALE del requisito sanitario, qualora ad essi risulti l'insussistenza dei requisiti socio-economici.

In pratica, e mi riferisco ovviamente all'ultimo - vergognoso -  punto, l'INPS dichiara e nemmeno tanto velatamente (e mi si perdoni il paragone poco felice) che i provvedimenti giurisdizionali che non recepiscono le proprie eccezioni, ai fini pratici hanno la stessa valenza della "carta igienica".

All'istituto in poche parole, poco importa se la Cassazione (ordinanza n° 22949/2016) ha stabilito a chiare lettere che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione e che in mancanza di contestazioni, l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.


Per l'INPS un giudice può pensare e scrivere quello che vuole, tanto i propri funzionari non liquideranno mai la prestazione connessa all'accertato requisito sanitario se c'è stato un proprio ricorso in opposizione post dissenso e, per ipotesi, il magistato stesso lo abbia rigettato.

Al malcapitato cittadino non resterà altro che instaurare un nuovo giudizio di condanna con i ben noti tempi biblici ed i consequenziali costi a carico della collettività.

Questa è l'Italia!!! 


Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la gentile segnalazione sul proprio sito internet.




Carmine Buonomo

Giudizio per l'accertamento della non rivedibilità del requisito sanitario: si procede con ATPO (Cass. ord. 2757/2019)


Fonte: sito web Studio Legale Aquilani

Per la S.C. il giudizio sulla esonerabilità o meno da future visite di revisione dello stato invalidante, è pur sempre un giudizio di natura medica, il quale, attinendo alla materia dell'invalidità civile, è riservato alla procedura speciale dell'Atp ex art. 445-bis c.p.c.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile 

ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2757

Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2757 Anno 2019
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 30/01/2019
ORDINANZA
sul ricorso 11207-2017 proposto da:
A*** M***, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PETRALIA;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Rilevato che:

mercoledì 6 marzo 2019

L'ATPO finalizzato all'esenzione del ticket va proposto anche nei confronti dell'ASL (Cass. ord. 21412/2018)




Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21412

Atp previdenziale finalizzato al conseguimento del beneficio all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie - sussistenza della legittimazione passiva dell'ASL oltre che dell'Inps. (Sintesi non ufficiale)

Legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina sostanziale di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di determinati presupposti di spettanza del beneficio e su cui grava il relativo onere economico. (Massima non ufficiale)


Civile Ord. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 30/08/2018

martedì 5 marzo 2019

Modalità trasmissione fatture elettroniche all'Ufficio Giudiziario competente a seguito della liquidazione compensi CTU

Ringrazio il dr. Raffaele Iorio per il materiale gentilmente messo a disposizione.
Ovviamente questi chiarimenti operativi valgono solo per i provvedimenti emessi al Tribunale di Napoli Nord e relativamente ai ricorrenti residenti nella provincia di Napoli.

Carmine Buonomo

lunedì 4 marzo 2019

La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)



Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774

Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)

Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale. 

Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.

La questione viene quindi rimessa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.

Corte di Cassazione-Sentenze Web


link all'ordinanza 14764/2018

link all'ordinanza 5773/2019

link all'ordinanza 5774/2019