In caso di condanna dell’INPS alle spese di CTU, gli ausiliari del Giudice non dovranno più fatturare elettronicamente all'Istituto, ma dovranno provvedere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, trasmettendo poi all'INPS - per il pagamento - copia
del documento.
All'uopo si ritiene che l'INPS debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito
corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il
compenso fatturato al lordo dell’IVA, ma al netto della ritenuta d’acconto che dovrà
essere versata all’Erario; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita Certuificazione Unica al professionista nei termini di
legge.
In attesa che l'Agenzia delle Entrate renda appositi chiarimenti sulle relative modalità operative, consigliamo ai CTU di sospendere l'emissione di fatture elettroniche.
Carmine Buonomo
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