giovedì 26 luglio 2018

In tema di invalidità civile, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (Cass. Ord. 19481/2018)

In tema di invalidità civile, sussiste sempre l'interesse ad agire in giudizio anche se l'aspirante invalido non completa la documentazione medica richiesta dalla commissione Asl; difatti, le vicende del procedimento amministrativo non assumono alcuna rilevanza nel procedimento giudiziario (cass. ord. 19481/2018).

Ringrazio gli amici avv.ti Gaetano Irollo, Vincenzo Boccarusso e Gaetano Bosone per l'interessantissimo precedente trasmessomi.

Carmine Buonomo

lunedì 23 luglio 2018

Il Tribunale di Cassino, nonostante lo spostamento della decorrenza di cui alla CTU, ritiene di non compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 149 disp.att. cpc

Allego con immensa soddisfazione un interessantissimo precedente del Tribunale di Cassino in cui - in un giudizio di ATPO patrocinato dal nostro studio - il G.L. d.ssa A. Gualtieri, pur in presenza di CTU con spostamento della decorrenza rispetto alla domanda originaria, ritiene di non procedere alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa".

In questo caso l'Illuminato Giudice ha rispettato la qualità e la quantità del lavoro svolto dell'avvocato che, importantissimo sottolineare, sono le stesse sia in caso di riconoscimento totale che parziale delle ragioni degli assistiti.

Se a qualcuno fosse sfuggito, segnalo che già la Corte di Cassazione (ordinanza n° 24956/2017) con un encomiabile ragionamento logico-giuridico, aveva limitato, di fatto, la possibilità per il giudice di compensare integralmente le spese di lite in caso di spostamento della decorrenza (LINK). 

Carmine Buonomo




giovedì 19 luglio 2018

Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (Cassazione, sentenza n. 26302/2018)


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.


Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.



Carmine Buonomo


Dopo la Corte Costituzionale, anche Strasburgo boccia la "class action" sulle pensioni

Non posso che complimentarmi ancora una volta con me stesso per non aver voluto patrocinare nemmeno un giudizio, nonostante le centinaia e centinaia di richieste pervenuteci da tutta Italia. 

Carmine Buonomo

Fonte: TGCOM24

La Corte europea dei diritti umani ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di 10.059 pensionati contro il decreto Poletti (2015) sulla perequazione delle pensioni dal 2012. 

Nella decisione, che è definitiva, i giudici di Strasburgo affermano che le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei pensionati.

I pensionati, rappresentati tutti dall'avvocato Pietro Frisani, avevano presentato ricorso a Strasburgo all'inizio dell'anno contro il decreto Poletti (n.65/2015) sostenendo che il provvedimento, adottato per rimediare alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale di quanto previsto dal decreto "salva-Italia" del 2011, avrebbe "prodotto un'ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive". 

Inoltre, secondo i ricorrenti, la misura "non ha perseguito l'interesse generale, è sproporzionata" e avrebbe violato il loro diritto alla proprietà.


La Corte di Strasburgo gli ha dato torto. 


Nella decisione d'inammissibilità i giudici sostengono che la riforma del meccanismo di perequazione delle pensioni è stata introdotta per proteggere l'interesse generale. 

In particolare per "proteggere il livello minimo di prestazioni sociali e garantire allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per le generazioni future", e questo in un periodo "in cui la situazione economica italiana era particolarmente difficile". 

In secondo luogo la Corte osserva che "gli effetti della riforma del meccanismo di perequazione sulle pensioni dei ricorrenti non sono a un livello tale da esporli a delle difficolta' di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla convenzione europea dei diritti umani".

Anche per il Tribunale di Nola è ininfluente la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento (Ordinanza G.L. d.ssa F. Di Palma, RG 4215/17)

Ringrazio la collega avv. Marianna Benincasa del foro di Nola per l'interessantissimo provvedimento trasmessomi.

Altri provvedimenti del medesimo tenore, li troverete QUI.

Carmine Buonomo

mercoledì 11 luglio 2018

Sempre sulle fatidiche crocette...

Condivido l'interessantissimo articolo pubblicato sulla Pagina Facebook "Previdenzialisti Romani" dall'amica e collega avv. Maria Paola Monti dello Studio Legale Zurolo e Monti di Roma.
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Anche nell'imperversare delle reazioni negative alla sentenza apparentemente restrittiva della Cassazione (Cass. n. 14764/2018) in tema di domanda di indennità di accompagnamento, si resta convinti della bontà delle argomentazioni a sostegno della non necessità di selezionare, nel certificato medico telematico, una delle due opzioni di non autosufficienza.

Si pubblica l'ordinanza della Dott. Amalia Savignano della sezione lavoro del Tribunale di Roma, la quale assume a fondamento della propria decisione di procedere comunque alla nomina del CTU, la inequivocabile circostanza che la legge prevede esclusivamente l'indicazione, nel certificato allegato alla domanda, della natura delle infermità invalidanti.
Si segnala inoltre che la Suprema Corte non si è soffermata sulle modalità di presentazione della domanda, vero punto focale della vicenda, ma si è limitata a statuire che l'azione giudiziaria, per ottenere l'indennità in parola, debba essere preceduta da una domanda amministrativa.

Si allegano altresì i due modelli di domanda precedenti a quello telematico, attualmente vigente, nonché un necessario excursus legislativo accompagnato da nostre considerazioni in merito, speriamo utili a delineare il quadro normativo.

mercoledì 4 luglio 2018

Anche per il Tribunale di Cassino (Fr) è irrilevante la spunta delle voci di non autonomia per l'indennità di accompagnamento

In riferimento al titolo, allego due interessantissime ordinanze rese dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cassino (G.U. d.ssa Gualtieri e G.O.P. d.ssa La Ricca) in cui per l'ennesima volta si prende posizione, dichiarando l'ininfluenza della spunta delle voci di non autonomia.

Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del Foro di Cassino per l'interessantissimo materiale trasmessomi. 

Carmine Buonomo

1) Ordinanza d.ssa Gualtieri

martedì 3 luglio 2018

Il Tribunale di Nola, senza procedere alla nomina del CTU, dichiara il diritto all'assegno di incollocabilità INAIL dalla domanda amministrativa e non dal ricorso provinciale

Segnalo questo interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Nola (Sentenza n° 1138/2018, RG 7072/2015).

Nel caso specifico l'INAIL aveva rigettato la domanda di assegno di incollocabilità di un assistito del nostro studio e, solo dopo la ricezione del ricorso amministrativo, aveva concesso il beneficio stabilendo, però, la decorrenza dalla data del ricorso stesso.

Nel ricorso introduttivo il nostro studio stigmatizzava il gravissimo comportamento dell'INAIL facendo rilevare la mancanza di motivazione dello spostamento di decorrenza e soprattutto che i requisiti richiesti ex legge erano presenti ed ampiamente documentati sin dalla presentazione dell'istanza amministrativa. 

Il G.L. d.ssa Francesca Fucci così motiva egregiamente: "Ebbene, sul punto va rilevato come l’INAIL del tutto immotivatamente ha riconosciuto il diritto all’assegno di incollocabilità al ricorrente da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa, atteso che come risulta dalla documentazione agli atti il sig. X già all’epoca della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti per beneficiarne (cfr. verbale ASL del 23-4-2010 che riconosceva un’invalidità del 100% e decreto di omologa del 13-6-2016 che confermava tale percentuale a seguito di revisione, nonché provvedimento della Provincia del 31-7-2012 di cancellazione dalle liste del Centro per l’Impiego, comunicazione di liquidazione dell’INAIL in cui si fa riferimento all’inabilità del 40% con decorrenza dal 24-4-1981). In conclusione va accertato il diritto del ricorrente a beneficiare dell’assegno di incollocabilità sin dal 1-3-2014 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) con condanna dell’INAIL al pagamento degli arretrati oltre accessori come per legge.

L'aspetto più interessante della questione è che il Tribunale ha deciso positivamente la causa senza istruttoria, ritenendo quindi superfluo l'ausilio di un CTU. 

Anche questa volta giustizia è stata fatta contro l'arbitrio ed i deliri di onnipotenza di alcuni enti previdenziali.

Carmine Buonomo

Nuova PEC Direzione Coordinamento Metropolitano (ex Direzione Provinciale) INPS Napoli

Parecchi amici e colleghi ci hanno segnalato che da ieri le pec indirizzate alla Direzione Provinciale INPS di Napoli (direzione.provinciale.napoli@postacert.inps.gov.it), ritornavano indietro con il messaggio "casella postale inibita alla ricezione".

Da visura effettuata in data odierna sul sito INPS risulta, infatti, che la Direzione Provinciale di Napoli (Via Alcide De Gasperi n° 55), è attualmente stata trasformata in "Direzione Coordinamento Metropolitano" e pertanto la nuova PEC a cui inviare le comunicazioni è direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it

Per quanto riguarda la Direzione Provinciale di Caserta, invece, non è cambiato nulla.

Ricordo che la PEC va utilizzata dagli avvocati per le richieste degli onorari e per le comunicazioni stragiudiziali; i CTU devono utilizzarla per inviare le bozze e comunicare le date di accesso peritali.  

Per le notifiche PEC invece, ad oggi, purtoppo non è ancora possibile operare nei confronti dell'INPS (Leggi articolo)


Carmine Buonomo