Semplificate le modalità per l'ottenimento dell'indennità di
accompagnamento per gli invalidi civili.
Lo
comunica l'Inps nel messaggio
1930/2018 (Link) pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza.
L'Istituto informa che nel quadro delle attività di semplificazione degli
adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di
invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi
organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di
accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo
1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
L‘attività
di semplificazione è rivolta ai cittadini non più in età lavorativa, cioè che hanno
raggiunto l'età di 66
anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), che presentano una
domanda di invalidità civile.
Nei loro confronti sarà semplificato il
procedimento di concessione dell'indennità di accompagnamento, con la finalità
di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione
dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine
della fase sanitaria.
Le modifiche saranno operative dal 9 maggio 2018 e,
in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande di invalidità civile
trasmesse dai Patronati.
La
semplificazione
La
semplificazione consiste nella possibilità di anticipare la comunicazione dei
dati relativi al pagamento dell'indennità di accompagnamento già al momento
della presentazione online della
domanda di invalidità civile.
In questo modo la prestazione potrà essere posta
in pagamento automaticamente in occasione dell'accertamento del requisito
sanitario.
In particolare il richiedente potrà comunicare le informazioni
contenute nel modello AP70 relative ai dati relativi all’eventuale ricovero in struttura
sanitaria pubblica; all’eventuale delega alla riscossione di un terzo (quadro
G) e in favore delle associazioni (quadro H); nonchè la modalità di pagamento dell'indennità
di accompagnamento (quadri F1 o F2 del modello AP70).
Nella
fase di avvio resta salva, comunque, la possibilità per il richiedente di
inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento
della fase sanitaria.
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente
in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il
diritto alla prestazione economica.
Riducendo pertanto i tempi di concessione
dell'indennità di accompagnamento.
Nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato
nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase
concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per
poter procedere alla liquidazione.
Agevolazione
solo per chi ha 66 anni e 7 mesi
La
semplificazione riguarderà solo coloro che hanno perfezionato il requisito previsto per
il conseguimento dell'assegno sociale (66
anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019) e cioè non risultino più in età lavorativa.
L’accesso alla procedura semplificata, infatti, è subordinato alla condizione
che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda (il
requisito sarà verificato tramite l'inserimento del codice fiscale).
Per tale
motivo, la procedura di acquisizione online delle
domande, a disposizione dei Patronati, verificherà automaticamente, tramite
accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, se è già stata
raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale.
Una volta verificato
il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione
della domanda.
L'Inps
informa, inoltre, che tale semplificazione riguarda anche le domande di
accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito
anagrafico prima
del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad
esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017).
Come si ricorderà a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per
l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto
dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti
dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo
24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Fonte: PensioniOggi
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