giovedì 31 agosto 2017

Procura alle liti aggiornata alla L. 124/2017

Ritenendo di fare cosa gradita, posto facsimile di procura alle liti integrata con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge sulla concorrenza in tema di preventivo scritto obbligatorio e polizza assicurativa.
Buon lavoro a tutti.


Carmine Buonomo



martedì 29 agosto 2017

Facsimile preventivo obbligatorio con il cliente (giudizio ex art. 445-bis cpc)

Il costo della prestazione professionale d’ora in poi andrà scritto nero su bianco. È una novità, un passo importante verso la trasparenza, destinato a cambiare la prassi nei rapporti tra utenti e avvocati.

Da oggi, martedi 29/08/2017, primo giorno di entrata in vigore della legge 124/2017, scattano infatti le nuove regole, e il preventivo per la prestazione, dettagliato, deve essere «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale» da far sottoscrivere espressamente al cliente.

Di seguito il testo dell’art. 13 co. 5, L. n. 247/2012 (Legge Professionale) così come modificato dal DDL Concorrenza che entra in vigore oggi 29 agosto 2017 «Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

Ritenendo quindi di fare cosa gradita ai miei follower, ho provveduto a predisporre un facsimile di contratto con il cliente per l'ipotesi specifica di controversia ex art. 445 bis cpc (ATPO).

Inutile dire che l'atto è generico e solo indicativo, ed andrà personalizzato in base alle specifiche esigenze; inoltre non mi assumo alcuna responsabilità per quanto scritto nello stesso.

Chi decide di utilizzarlo lo fa a propria responsabilità, rischio e pericolo.

Carmine Buonomo

venerdì 25 agosto 2017

Il ricorso per ATPO di accertamento dell'handicap è ammissibile anche se non indica i benefici cui è finalizzato (Tribunale Lamezia Terme, Sezione Lavoro, ordinanza 26 luglio 2017)



Ringrazio in primis l'avv. Davide Tarsitano per la condivisione di questa significativa pronuncia su un argomento particolarmente controverso e di cui non è facile reperire documentazione nelle raccolte giurisprudenziali o in rete ed in secundis l'amico e collega avv. Marco Aquilani per averla pubblicata sul proprio sito internet.

L'accertamento dello stato di handicap (grave o meno) va ricondotto all'ipotesi di domanda finalizzata al conseguimento di "benefici diversi da quelli previsti da altre norme", per cui la relativa pretesa integra un'azione non di mero accertamento della condizione invalidante (quale elemento frazionistico di fattispecie), bensì finalizzata al riconoscimento di uno status (quello di persona portatrice di handicap) funzionale all'attribuzione di un complesso di situazioni giuridiche soggettive attive.

Il tutto ha come conseguenza che non vi sono motivi ostativi a che questa non ottenuta in sede amministrativa sia, come negli altri casi, sottoposta a tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario per siffatte controversie, dove l'unico soggetto legittimato a contraddire su domande fondate sul disposto di cui all'art. 3 della legge n°104/1992 è l'INPS. (Massima non ufficiale).

Nel caso specifico L'Inps si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione, in quanto da qualificarsi quale mero accertamento, all'uopo richiamando e producendo un recente provvedimento del Tribunale di Lodi.

Probabile che la circostanza si sia ripetuta anche dinanzi altri tribunali e che tale eccezione dell'Inps possa essersi rivelata particolarmente insidiosa, non essendo reperibile nulla sull'argomento nelle raccolte giurisprudenziali o in rete.

Il GL dopo avere invitato le parti a precisare la domanda si era riservato.

All'esito della riserva, il GL rigettava l'eccezione dell'INPS ritenendo ammissibile la domanda per le motivazioni qui riprodotte.

A seguire il testo completo del provvedimento.