Avverso il decreto di omologa (che segue automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni) non vi sono rimedi perché questo è espressamente dichiarato, dal legislatore che ha novellato il codice di rito, "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello e neanche a ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (quest'ultimo ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza).
La discrasia tra il parere del CTU ed il decreto di omologa è irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo alle conclusioni di cui alla consulenza;
Il decreto di omologa che se ne discosti risulta, pertanto, viziato da mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione.
(Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza del 13/03/2017 n° 6415 - Massima non ufficiale)
Ringrazio il collega ed amico avv. Marco Aquilani per la preziosa segnalazione.
A seguire il provvedimento in .pdf liberamente consultabile e scaricabile.
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Carmine Buonomo
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