Facendo seguito ad un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte (Sentenza n° 5450/2017) conferma per l'ennesima volta che il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d' invalidità civile è quello "imponibile" e cioè - secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 (TUIR) - la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali).
A seguire il provvedimento in formato PDF, liberamente consultabile e scaricabile.
Carmine Buonomo
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