Se il Consulente Tecnico d’Ufficio compie un errore procedurale particolarmente grave, la sua attività è nulla ed è quindi nulla anche la perizia.
La suddetta nullità però va eccepita subito, ossia nella prima istanza o difesa successiva al deposito. Diversamente si sana.
È quanto chiarito dalla Cassazione con la recentissima Sentenza n° 17032/2016.
A tale fine, rileva qualsiasi udienza (anche quella di mero rinvio) e/o atto difensivo; in mancanza i motivi di nullità vengono definitivamente sanati e non possono essere fatti valere neppure in appello.
In precedenza la S.C., con la Sentenza n° 5312/2004, aveva affermato lo stesso principio per qualsiasi causa di nullità della CTU.
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