In riferimento all'oggetto, posto un interessantissimo precedente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli (Sentenza n° 5913/2016, G.L. d.ssa M.R. Palumbo), gentilmente messo a disposizione dal collega avv. Giuseppe Cristallino, in cui il magistrato prima offre una panoramica completa della sanatoria prevista dall' art. 13 L. 412/1991 e del termine annuale concesso all'INPS per procedere all'eventuale recupero e poi conclude stabilendo che "l'onere di contestazione di parte ricorrente sorge solo in presenza di una precisa deduzione delle circostanze poste a fondamento delle richieste di rimborso".
Tale ultimo principio, egregiamente ripreso dalla d.ssa Palumbo, è stato compiutamente affrontato nella "illuminante" Sentenza n° 198/2011 della Cassazione che troverete QUI .
Carmine Buonomo
Nessun commento:
Posta un commento