Nel giudizio in oggetto, in particolare, si controverte sulla violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.
A seguire il provvedimento in formato PDF liberamente scaricabile
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