Il pagamento del tributo non comporta per il contribuente il tacito riconoscimento della pretesa, che potrà successivamente essere contestata in giudizio (Cassazione, Sentenza n° 24906/2013)
La definizione del rapporto tributario tramite il pagamento della sanzione o la sua
definizione agevolata, non comporta effetti di acquiescenza o
di riconoscimento della fondatezza della pretesa né integra una
confessione o un elemento di prova, di guisa che resta impregiudicata la sorte del tributo e la possibilità del
contribuente di contestarlo.
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