Secondo l'ultima formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile con decorrenza dal 4 luglio 2009, la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Costituisce, dunque, violazione di legge, la motivazione cd. implicita.
Segnalazione del dott. Giuseppe Buffone
Fonte: www.ilcaso.it
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