Su gentile concessione del presidente dell'avv. D'Andrea, provvedo a postare facsimile atto di reclamo avverso le ordinanze di inammissibilità (per motivi sanitari) ex art. 445 bis cpc.
Vi ricordo che, come da recenti modifiche normative, il termine per presentare il reclamo è di 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Vi invito, altresì, a dedurre nell'atto di reclamo che predisporrete gli estremi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 144/2008 di cui vi ho parlato qualche giorno fa.
Carmine Buonomo
Il link alla Sentenza della Corte Costituzionale del 2008 é il seguente:
RispondiEliminahttp://www.studiolegalebuonomo.it/2012/10/reiezione-istanza-atp-mancata.html#.UHewRJEayK0
Ciao Carmine
RispondiEliminain settimana provvederò a depositare il primo Reclamo.
Ti farò sapere l'esito.
Buon Lavoro
Francesco Capasso
Ok Francesco...fammi sapere!!! Visto che, per colpa di "qualcuno", a breve il Tribunale verrà "subissato" di reclami, è davvero importante predisporre una statistica in modo da sottoporla all'attenzione dei Presidenti di Sezione ma sorpratutto al CSM.
EliminaCiao Floriana. Nel rito del lavoro sono obbligatorie le deduzioni e, se contestate, si passa alle allegazioni. Quindi se non hai dedotto il possesso dei requisiti extrabiologici (l’interesse ad agire, mi dispiace contraddirti, è nel possesso dei requisiti smministrativi e non quelli sanitari), temo ci sia ben poco da impugnare.
RispondiEliminaPreg.mo Collega, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il reclamo?
RispondiEliminaPreg.mo Collega, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il reclamo?
RispondiEliminaPreg.mo Collega, il Tribunale ha ritenuto ammissibile il reclamo?
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RispondiEliminaLa questione é stata risolta dalla Cassazione. Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
Cass. civ. n. 16685/2018
Esatto. Questo post è del 2012. Nel 2018 la questione é stata risolta dalla Cassazione. Avverso il provvedimento di reiezione dell'ATPO è possibile promuovere giudizio di merito
RispondiEliminaCass. civ. n. 16685/2018