La Corte di Cassazione, con una serie di decisioni di parere conforme (Cass. n° 4385/2001, Cass. n° 12128/2003, nonchè Cass. n° 12658/04) ha affermato che, ove l’assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e, nel corso, del giudizio sia stata accertata a suo carico la
sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa può, nel medesimo giudizio, avanzare domanda di pensione di inabilità, giacchè egli sarebbe altrimenti costretto ad
attendere l’esito del giudizio e a ricominciare successivamente l’iter
amministrativo, con l’oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto
proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione
del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro.
Tale orientamento, ovviamente, se pur specificamente riferito alle prestazioni previdenziali può tranquillamente essere esteso per analogia anche alle prestazioni assistenziali.
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