In caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della necessaria domanda amministrativa dell’interessato, e non retroattivamente al compimento dell’età pensionabile, poiché la richiesta di trasformazione è una facoltà dell’assicurato e la relativa domanda ha efficacia costitutiva.
Lo ha precisato la Cassazione con la Sentenza n° 15666/2010, orientamento successivamente confermato con la Sentenza n° 12911/2011 .
Nessun commento:
Posta un commento