Il Tribunale di Cassino (G.L. d.ssa A. Gualtieri), in caso di spostamento della decorrenza di cui alla CTU, non solo non procede alla compensazione integrale delle spese di lite "posto che nei giudizi in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa" (troverete un altro provvedimento del medesimo tenore al seguente LINK), ma si rifà anche, per la quantificazione dei compensi di causa, all'ordinanza della Cassazione n° 6457/2017 di cui già parlammo ampiamente al seguente LINK.
Ringrazio il collega avv. Andrea Sacchetti del foro di Cassino per l'interessantissimo materiale inviatomi.
Carmine Buonomo
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