Su gentile concessione dell'amico e collega avv. Massimo Mazzucchiello, ho il piacere di pubblicare la famosa ordinanza del 2008 del Tribunale di Napoli, G.L. d.ssa Santulli, con cui fu disposta la C.E.M. sebbene l'errore non fosse dipeso dal giudice ma da una mera disattenzione del difensore nella redazione del ricorso.
Una piccola curiosità: nella suddetta istanza, il collega Mazzucchiello si rifece ad una pronuncia della Cassazione in materia di errori di trascrizioni
nei Registri Immobiliari provocati dall'avvocato nell'atto di citazione per uso
trascrizione domanda pendente.
Carmine Buonomo
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