Ringrazio lo "Studio Legale Irollo" ed in particolare gli amici avv.ti Gaetano Irollo e Vincenzo Boccarusso per il prezioso materiale fornitomi.
Commento dell'avv. Gaetano Irollo
Con il provvedimento in esame, la Corte
di Cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso proposto da una
soggetto affetto da "psicosi cronica affettiva con manifestazioni
allucinatorie e sindrome delirante cronica" cui era stato negato
l’indennità di accompagnamento.
Difatti,
sebbene nell’ambito delle mura era in grado di compiere autonomamente
agli atti quotidiani della vita, il ricorrente si rifiutava di uscire di casa tanto che, come riconosciuto da attestazioni provenienti da
struttura pubblica, per la sua patologia, i sanitari dell’ASL ritenevano
"inattuabile e pericoloso ogni spostamento fuori dalle mura domestiche,
possibile solo con l’uso della forza".
La Suprema Corte, invece, ha confermato che, in ordine alla incapacità
materiali, la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni
attività del vivere quotidiano con carattere continuo "comprende anche
le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta
nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una
determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno
dell’aiuto di terzi, per cui si qualificano momenti di attesa, qualificabili
come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva".